lunedì 30 novembre 2015

DECRETO LEGISLATIVO 286/2005 - ART. 7 SULLE RESPONSABILITA'

Il D.lgs. 286 del 2005 all'art. 7 individua i soggetti responsabili e prevede sanzioni a carico di tutti i soggetti coinvolti.

Il decreto in questione ha in buona sostanza il merito di individuare e punire tutti gli attori della filiera.

I responsabili per danni causati dal mancato o inadeguato fissaggio del carico sono:

  • il VETTORE o impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale per l'autotrasporto

  • il COMMITTENTE stipula il contratto di trasporto con il vettore e ha l'obbligo di assicurarsi, prima di affidargli il lavoro, che il vettore non sia abusivo (ad es. che sia in regola con il versamento dei contributi dei propri dipendenti); se non lo fa, incorre in sanzioni che colpiscono allo stesso modo sia il vettore che il committente (> il fermo del veicolo e anche la confisca della merce)

  • il CARICATORE o RESPONSABILE DEL CARICO DELLA MERCE consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci stesse sul veicolo; in caso di incidente stradale con morti o feriti gravi, viene automaticamente perseguito con il CONDUCENTE del mezzo

  • il PROPRIETARIO DELLA MERCE ha la proprietà delle cose al momento della consegna al vettore

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